Le sentenze e le loro principali implicazioni nella licenza software

Audit

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Corte di Giustizia della UE
Sentenza C128-11, del 3 Luglio 2012
La rivendita di licenze software usate

Tale sentenza stabilisce che l’autore di un programma per elaboratore non può opporsi alla rivendita delle licenze “usate”, ossia già possedute da terzi, affermando il principio che il diritto esclusivo di distribuzione della copia di un programma per elaboratore, coperta da licenza d’uso, si esaurisce con la prima vendita.

Prima vendita nella Comunità Europea da/per conto del Vendor

La corte ha sancito che il diritto esclusivo di distribuzione della copia di un programma coperta da licenza si esaurisce con la prima vendita, anche tramite intermediari, nel territorio europeo. Ogni successivo acquirente costituisce un legittimo acquirente.

Licenza a tempo illimitato dietro pagamento di un prezzo unico

La corte ha precisato che le licenze oggetto della sentenza, quindi rivendibili, sono quelle che forniscono all’acquirente un diritto di utilizzare la copia senza limitazioni di durata a fronte di un corrispettivo determinato.

Cedente deve cancellare ogni copia in possesso

Per i giudici europei solo la cancellazione o la procurata inutilizzabilità della copia originaria del software soggetto a successiva cessione è in grado di garantire effettività al principio dell’esaurimento, lasciando all’autore il diritto di riproduzione.

Corte d’Appello di Francoforte sul Meno
Sentenza 11 U 68/11, 18 dicembre 2012
La scindibilità di contratti multilicenza

In aggiunta a quanto sancito dai giudici europei in via pregiudiziale, si è tornati sull’argomento con la sentenza del 18 dicembre 2012 relativa alla causa Usedsoft c: Adobe.

Qui i giudici tedeschi sanciscono la liceità della scissione, e la conseguente rivendita, di singole licenze nell’ambito di contratti multi-licenza: è possibile quindi procedere ad una loro parziale rivendita, mantenendo valido il principio per cui non può avvenire un incremento di numero di copie immesse del programma originariamente immesse in circolazione.

I giudici inoltre affrontano il tema delle licenze a pacchetto Volume, le quali sono tutte associate ad unico numero di serie: essi affermano che l’acquisto e l’installazione su un numero di postazioni di lavoro pari a quello di licenze acquistate tramite una o più chiavi di attivazione “influisce in alcun modo sul numero concreto di licenze” oggetto della originaria cessione.

Corte Regionale di Amburgo
Sentenza 315 O 449/12, del 25 Ottobre 2013
invalidità di clausole contrattuali limitanti la rivendita

The Hamburg court invalidated the clause restricting the reselling of software licenses, as SAP’s general terms and conditions (GTCs) allowed the resale of its software only with SAP’s written, because it was not in accordance with the decision in the sentence C128/11.

Tribunale distrettuale di Amburgo
Court Reference: 327 O 396/12, del 9 Augosto 2012
ingiunzione contro le pratiche di FUD( Fear, Uncertainty, and Disinformation) dei Vendor

The Hamburg court has ruled that Microsoft is not permitted to continue spreading incorrect statements surrounding the second-hand Volume software licence market; otherwise, it will be in breach of the injunction imposed by the Hamburg court. 

Microsoft would be technically in breach of the Hamburg court injunction if it continues to make one of the following statements:

  1. “the resale of Microsoft Volume licenses is not allowed without the permission of the copyright holder”;
  2. “the resale of software licences (from a Microsoft Volume Licence Agreement) to third parties is inadmissible / not permitted”;
  3. “the resale of second-hand software is governed by the transfer terms of the software vendor’s Licence Agreement”.

Frequently Asked Questions

Le licenze software sono vendibili liberamente?

Sì. In particolare, l’acquisto di una licenza software usata trasferisce il diritto all’uso di prodotti software, nei limiti prefissati dal contratto di licenza oggetto della compravendita. L’autore dei prodotti software in questione non può opporsi al trasferimento delle licenze “usate” o “già possedute da terzi”, in forza della sentenza della causa C-128/11 emessa dalla Corte Costituzionale di Giustizia Europea in data 3 Luglio 2012.

Se acquisto un software usato, ho diritto anche all'assistenza e agli aggiornamenti?

Sì, l’acquirente di una licenza usata ha diritto a tutti i servizi post-vendita erogati dal produttore. In particolare, ciò significa che una versione autorizzata per gli aggiornamenti mantiene tale status anche come software usato e, di conseguenza, il successivo acquirente può acquisire gli aggiornamenti del produttore al pari del precedente proprietario della licenza d’uso.

La Corte Europea ha inoltre deliberato che il secondo acquirente può ancora scaricare i software presso il produttore anche per i programmi per computer trasferiti online. Nel provvedimento si legge: “L’esaurimento del diritto di distribuzione si estende alla copia del programma fino alla versione migliorata e aggiornata in possesso del proprietario del copyright”. Dunque l’acquirente si avvantaggia anche delle ultime release di prodotto, nella misura in cui il contratto di licenza veda accoppiato un valido contratto di manutenzione del prodotto, nel caso in cui sia previsto.

Un produttore può rifiutarsi di attivare il servizio di manutenzione con l'acquirente delle licenze usate?

Il produttore non può rifiutarsi di attivare un servizio di manutenzione sulle licenze usate oggetto di trasferimento. Partendo, infatti, dal presupposto che una versione di software usato senza il diritto all’aggiornamento da parte del produttore perde di valore applicativo e commerciale, è possibile ricostruire il diritto dell’acquirente delle licenze usate alla nuova release, facendo riferimento ai principi in materia di antitrust.

Il vendor, infatti, è l’unico fornitore possibile degli aggiornamenti di prodotto ed è, quindi, in posizione monopolistica. Ne consegue che sia soggetto a un obbligo a contrarre e non potrebbe rifiutarsi di stipulare con l’acquirente della licenza usata un contratto di manutenzione che preveda il diritto alle nuove release, perché ciò comporterebbe un abuso di posizione dominante.

Con l'acquisto di un software usato devo dimostrare all'autore la catena completa dei proprietari precedenti?

L’acquirente di una licenza usata non ha alcun obbligo in tal senso. Una volta che il produttore l’abbia venduta, una licenza è liberamente scambiabile e negoziabile, senza necessità di fornire prove di nessun genere.

Tuttavia la prova completa della catena di licenza fino al produttore è importante in quanto l’acquisto di una licenza software usata costituisce l’acquisto di un diritto, che può essere rivenduto solo se esistente. In tal senso, la prova completa della catena di licenza fino al produttore rappresenta la prova migliore.

Softmine fornisce tutti i documenti originali necessari.

Se acquisto una licenza software usata devo comunque registrarla presso il produttore?

Un obbligo generale di registrazione con il produttore del software non esiste. Eventuali condizioni di licenza diverse riportate nel contratto di acquisto sono inefficaci. Il motivo: l’obbligo di registrazione imposto contrattualmente non è compatibile con il principio di esaurimento né con la libera disponibilità del proprietario.

Il produttore del software deve approvare la vendita delle licenze usate?

No, al fine del trasferimento della licenza non è necessaria l’approvazione della società produttrice del software. Al vendor non spetta questa facoltà di influenza sulla rivendita. Per questa stessa ragione, le clausole corrispondenti inserite nei contratti di licenza sono inefficaci. Il motivo: la riserva di consenso imposta contrattualmente non è compatibile con il principio di esaurimento né con la libera disponibilità del proprietario della licenza d’uso. Di fatto, ciò conferirebbe al produttore la possibilità di rifiutare il consenso, in contrasto con la sentenza della CGUE.

Quali sono i documenti necessari a perfezionare una compravendita?

Al fine di poter dimostrare la titolarità del diritto di licenza d’uso oggetto del trasferimento, è necessario produrre i seguenti documenti:

  • contratto di acquisto delle licenze stipulato con il produttore del software o con l’eventuale distributore incaricato della rivendita;
  • relative fatture del produttore o dell’eventuale distributore incaricato della rivendita;
  • contabili bancarie a dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle fatture o, in alternativa, estratto del registro IVA, a dimostrazione dell’avvenuto registrazione al costo delle stesse.

Analogamente, qualora sia previsto un servizio di manutenzione delle licenze, per dimostrare il periodo di copertura dello stesso, sarà necessario produrre:

  • ultimo contratto di manutenzione delle licenze stipulato con il produttore del software o con l’eventuale distributore incaricato della rivendita, a meno che il servizio;
  • ultime fatture del produttore o dell’eventuale distributore incaricato della rivendita, relative al servizio di manutenzione delle licenze;

contabili bancarie a dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle fatture o, in alternativa, estratto del registro IVA, a dimostrazione dell’avvenuto registrazione

È possibile vendere le licenze software facenti parte di un contratto multilicenza?

Le singole licenze software dei contratti multilicenza di Microsoft possono essere rivendute come licenze usate. Ciò è stato stabilito il 4 aprile 2008 dal tribunale di Monaco I, nell’ambito di una causa sul pagamento del prezzo d’acquisto (numero protocollo 30 O 8684/07). La sentenza è passata in giudicato.

Il tribunale di Monaco ha stabilito che “la vendita o la cessione delle singole licenze software di Microsoft, presentate nel quadro di un accordo multilicenza, sono ammissibili anche senza il consenso di Microsoft.” In altre parole, qualora Microsoft abbia venduto più diritti di utilizzo in un pacchetto multilicenza, ad esempio con un unico CD master, il suo diritto di distribuzione si esaurisce per ogni singola licenza. Pertanto è possibile vendere le licenze separatamente, non solo nella forma del pacchetto originaria.

Con questa sentenza la Corte ha anche respinto il parere legale di Microsoft, secondo il quale l’acquirente di un contratto multilicenza non acquista una singola licenza individuale ma solo un diritto di riproduzione in più copie. Il tribunale di Monaco fa esplicito riferimento alla sentenza del tribunale di Amburgo, che nel giugno 2006 aveva dichiarato ammissibile la rivendita di licenze individuali di contratti multilicenza (protocollo numero 315 O 343/06). In questa sentenza, il tribunale di Amburgo ha respinto chiaramente l’argomentazione di Microsoft, secondo cui non sarebbe consentita una scissione delle licenze in virtù delle condizioni vantaggiose concesse. “Ciò”, recita la sentenza, “è del tutto irrilevante per la questione dell’ammissione dell’esaurimento. ” In particolare il tribunale di Amburgo ha sottolineato l’inefficacia delle disposizioni limitanti la rivendita contenute nelle condizioni di licenza di Microsoft. L’esaurimento sarebbe quindi un “diritto imperativo, non alienabile per contratto.

Ciò è confermato anche dalla sentenza della Corte d’Appello di Francoforte del 18.12.2012 (numero di protocollo 11 U 68/11).

In quale caso non sarebbe ammissibile la vendita di licenze software facenti parte di un contratto multilicenza?

L’argomentazione di Microsoft, secondo la quale non sarebbe consentita una scissione delle licenze in virtù delle condizioni vantaggiose concesse, risulterebbe rilevante nel caso ci si trovasse di fronte a un comportamento speculativo dell’azienda acquirente le licenze software, in danno dei diritti del produttore. Il vendor, infatti, vedrebbe lesi i propri diritti da una cessione di licenze usate solo nel caso in cui il cliente comprasse un volume di licenze palesemente superiore ai propri fabbisogni, ottenendo degli sconti a volume incrementali rispetto al trattamento che gli sarebbe riservato per ordinativi inferiori, al solo scopo di lucrare a breve di stanza di tempo sulla rivendita di una parte importante dei diritti acquisiti. Il caso di rivendita delle licenze a distanza di tempo dal momento dell’acquisto, il loro effettivo utilizzo produttivo all’interno del parco applicativo dell’azienda e la motivata dismissione del prodotto per sopraggiunte nuove esigenze operative o per cessazione dell’attività di impresa concorrono facilmente a dimostrare come la compravendita non ricada nella fattispecie sopra descritta.

In quali paesi è possibile rivendere le licenze software?

Le licenze software usate possono essere compravendute all’interno del territorio dell’UE e in Svizzera, stando all’orientamento assunto dalla giurisprudenza locale in linea con i principi adottati della Comunità Europea.

Qual è la situazione giuridica in Svizzera?

Il software usato può essere acquistato e venduto anche in Svizzera, previo il consenso dell’autore del software. L’articolo 12, paragrafo 2 della Legge Federale della Svizzera sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore, LDA): “Qualora l’autore (…) abbia venduto un programma per computer o ne abbia approvato la vendita, questo può essere usato o rivenduto.” Cyrill Rigamonti, professore di diritto presso l’Università di Berna, afferma in un articolo la legittimità della rivendita di software in Svizzera: “La legge svizzera sul diritto d’autore ammette la commercializzazione di software usato.” Inoltre, il consenso del produttore esiste definitivamente con la prima vendita, mediante la vendita.

Se avete domande o bisogno di assistenza legale o tecnica riguardo le licenze in vostro possesso contattateci, vi presteremo la nostra competenza per analizzare ogni vostra necessità