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La rivendita dei diritti d’uso prevede che l’azienda cedente sia in grado di procurare tutta la documentazione necessaria a provare l’origine e la proprietà delle licenze, come da indicazione della sentenza C-128/11 della Corte di Giustizia della UE.

Per la completa proprietà delle licenze non bastano alcuni codici, come la chiave di attivazione o i soli riferimenti contrattuali originali, ma viene dimostrata unicamente attraverso l’insieme documentale fornito assieme alle licenze.

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